LE LEGGI RAZZIALI DI NORIMBERGA:
Norimberga, sede del processo per crimini di guerra intentato contro i gerarchi nazisti, è anche tristemente famosa per due leggi che vennero lì discusse e successivamente promulgate.
Tali leggi hanno segnato l'inizio della persecuzione contro gli ebrei tedeschi estesa poi a tutti i territori occupati dai nazisti.
Le leggi portano delle intestazioni che non lasciano adito a dubbi:
- Legge per la protezione del sangue e dell'onore tedesco.
- Legge sulla cittadinanza tedesca.
La prima pone i presupposti per l'applicazione della seconda, pochi articoli chiari che non lasciano spazio ad alcuna interpretazione.La prima legge di Norimberga, legge per la protezione del sangue e dell'onore tedesco emessa il 15 settembre del 1935, recita:
Il Reichstag fermamente convinto che la purezza del sangue tedesco sia essenziale per il futuro del popolo tedesco e ispirato dalla inflessibile volontà di salvaguardare il futuro della nazione Germanica, ha unanimemente deciso l'emanazione della seguente legge:
Articolo I
1. I matrimoni tra ebrei e cittadini di sangue tedesco o affini sono proibiti. I matrimoni contratti in violazione della presente legge sono nulli anche se per eludere questa legge venissero contratti all'estero.
2. Le procedure legali per l'annullamento possono essere iniziate soltanto dalla Procura di Stato.
Articolo II
Le relazioni extraconiugali tra ebrei e cittadini di sangue tedesco o affini sono proibite.
Articolo III
Agli ebrei non è consentito impiegare come domestiche donne di sangue tedesco o affini di età inferiore ai 45 anni
Articolo IV
1. Agli ebrei è vietato esporre la bandiera nazionale del Reich o i suoi colori.
2. Agli ebrei è consentita l'esposizione dei colori giudaici. L'esercizio di questo diritto è tutelato dallo Stato.
Articolo V
1. Chiunque violi il divieto previsto dall'Articolo I sarà condannato ai lavori forzati.
2. Chiunque violi il divieto previsto dall'Articolo II sarà condannato al carcere o ai lavori forzati.
3. Chiunque violi i divieti previsti dall'Articolo III e dall'Articolo IV sarà punito con un anno di carcere o con una ammenda, oppure con entrambe le sanzioni.
Articolo VI
Il Ministro degli Interni del Reich, in accordo con il Vice Führer e il Ministro della Giustizia del Reich, emaneranno i regolamenti e le procedure amministrative necessarie per l'applicazione della legge.
Articolo VII
La legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua promulgazione ad eccezione dell'Articolo III che avrà effetto entro e non oltre il 1° Gennaio 1936.
ll Fuhrer e Cancelliere del Reich: Adolph Hitler
Il Ministro degli Interni del Reich: Wilhelm Frick
Il Ministro della Giustizia del Reich: Dr. Gürtner
Il Vice Fuhrer: Rudolf Hess
La seconda legge, denominata legge sulla cittadinanza tedesca, è ancora più breve: il Parlamento del Reich ha approvato all'unanimità la seguente legge:
Articolo I
1. Cittadino dello Stato è quella persona che gode della protezione del Reich Tedesco e che in conseguenza di ciò ha specifici doveri verso di esso.
2. Lo status di cittadino del Reich viene acquisito secondo le norme stabilite dai Decreti del Reich e dalla Legge sulla Cittadinanza dello Stato.
Articolo II
1. Cittadino del Reich può essere solo colui che abbia sangue tedesco o affine e che dimostri, attraverso il suo comportamento, il desiderio di voler servire fedelmente il Reich e il popolo tedesco.
2. Il diritto alla Cittadinanza viene acquisito attraverso la concessione di un Certificato di Cittadinanaza del Reich.
3. Solo un cittadino del Reich gode di tutti i diritti politici stabiliti dalla Legge.Articolo III
Il Ministro degli Interni del Reich, di concerto con il Vice Führer, emanerà le ordinanze e i provvedimenti amministrativi necessari ad integrare ed attuare questa legge.
Queste leggi vennero poi seguite da una serie di altre leggi e decreti atte a chiudere in una sorta di ghetto legale gli ebrei, isolarli dal resto del Paese e renderli riconoscibili ed individuabili senza ombra di dubbio per poi arrivare alla soluzione finale.
Il 14 novembre venne emanato il “Primo decreto supplementare alla legge sulla cittadinanza germanica”: In base all'Articolo III della Legge sulla Cittadinanza del Reich del 15 Settembre 1935, si decreta quanto segue:
Articolo I
1. Sino a quando non verranno emanate ulteriori norme riguardanti i certificati di cittadinanza, tutti i cittadini di sangue tedesco o affine che alla data di entrata in vigore della Legge sulla Cittadinanza siano in possesso del diritto di voto per eleggere i parlamentari al Reichstag, sono considerati, per il momento, cittadini del Reich. Lo stesso vale per coloro ai quali il Ministro degli Interni del Reich, di concerto con il Vice Führer, abbia già concesso la cittadinanza.
2. Il Ministro degli Interni del Reich, di concerto con il Vice Führer, può revocare la cittadinanza concessa.
Articolo II
1. Le norme di cui all'Articolo I si applicano anche a coloro che sono di sangue misto giudeo.
2. Un individuo di sangue misto giudeo è colui che discende da uno o due nonni che siano razzialmente interamente ebrei, a meno che egli non sia un Ebreo ai sensi di quanto disposto dal Paragrafo 2 dell'Articolo V. Per nonni interamente Ebrei si intendono coloro che appartengono alla comunità religiosa ebraica.
Articolo III
Solo i cittadini del Reich che godono dei pieni diritti politici, possono esercitare il diritto di voto e avere il diritto a ricoprire cariche pubbliche. Durante il periodo di transizione, Il Ministro dell'Interno del Reich, o qualsiasi altro ufficio da lui autorizzato, potrà stabilire eccezioni ai fini dell'assunzione di incarichi pubblici. Tali misure non si applicano alle Organizzazioni Religiose.
Articolo IV
1. Un ebreo non può essere cittadino del Reich. Egli non può esercitare il diritto di voto e non può ricoprire cariche pubbliche.
2. I dipendenti pubblici ebrei saranno pensionati dal 31 Dicembre 1935. Qualora tali dipendenti abbiano prestato servizio al fronte nell'esercito tedesco o negli eserciti alleati della Germania durante la Guerra Mondiale, essi riceveranno fino al raggiungimento dei limiti di età, l'intero ultimo salario percepito in base al quale la loro pensione sarebbe stata calcolata. Essi non avranno tuttavia diritto a promozioni derivanti dalla loro anzianità di servizio. Al raggiungimento dei limiti di età, riceveranno la pensione calcolata in base all'ultimo stipendio percepito.
3. Queste disposizioni non riguardano le organizzazioni religiose.
4. Le norme concernenti il servizio degli insegnanti nelle scuole pubbliche Giudaiche rimarranno immutate fino all'emanazione di nuove leggi riguardanti il sistema scolastico Giudaico.
Articolo V
1. Si considera ebreo chiunque discenda da almeno tre nonni di razza ebrea.
2. Si considera ebreo anche chi discende da due nonni interamente ebrei, qualora:
a) sia membro della comunità ebraica al momento dell'entrata in vigore della presente legge o vi aderisca successivamente;
b) contragga matrimonio con persona ebrea al momento dell'emanazione della presente legge o successivamente;
c) nasca dal matrimonio con persona ebrea, considerata tale ai sensi di quanto stabilito al Paragrafo 1, che sia stato contratto dopo l'entrata in vigore della Legge per la Protezione del Sangue e dell'Onore Tedesco del 15 Settembre 1935.
d) sia il frutto di una relazione extra-coniugale con una persona ebrea, considerata tale ai sensi di quanto stabilito nel Paragrafo 1 e nasca dopo il 31 luglio 1936.
Articolo VI
1. Al fine di stabilire la purezza del sangue Tedesco, le leggi del Reichstag o i decreti emanati dal Partito Nazionalsocialista potranno contemplare ulteriori requisiti rispetto a quelli stabiliti dall'Articolo V, ma non potranno modificare questi ultimi.
2. Ogni ulteriore requisito atto a determinare la purezza del sangue, che non sia contemplato dall'Articolo V, può essere stabilito soltanto previa autorizzazione del Ministro degli Interni del Reich e del Vice Führer.
Articolo VII
Il Führer e Cancelliere del Reich può concedere esenzioni dalle norme stabilite dalla presente legge.
Si arrivò poi a toccare punte di ridicolaggine incredibile, ad esempio con il Secondo Decreto di attuazione sulla Legge dei Nomi.
Articolo 1
1. Gli Ebrei possono ricevere solo i nomi elencati dal Ministero dell'Interno.
2. Tale disposizione non si applica agli Ebrei di nazionalità straniera.
Articolo 2
1. Dal 1° Gennaio 1939, gli Ebrei aventi un nome non compreso nell'elenco di cui all'Articolo 1, dovranno adottare un nome aggiuntivo.
Per i maschi quel nome sarà Israel e per le femmine, Sara.
Tali leggi hanno segnato l'inizio della persecuzione contro gli ebrei tedeschi estesa poi a tutti i territori occupati dai nazisti.
Le leggi portano delle intestazioni che non lasciano adito a dubbi:
- Legge per la protezione del sangue e dell'onore tedesco.
- Legge sulla cittadinanza tedesca.
La prima pone i presupposti per l'applicazione della seconda, pochi articoli chiari che non lasciano spazio ad alcuna interpretazione.La prima legge di Norimberga, legge per la protezione del sangue e dell'onore tedesco emessa il 15 settembre del 1935, recita:
Il Reichstag fermamente convinto che la purezza del sangue tedesco sia essenziale per il futuro del popolo tedesco e ispirato dalla inflessibile volontà di salvaguardare il futuro della nazione Germanica, ha unanimemente deciso l'emanazione della seguente legge:
Articolo I
1. I matrimoni tra ebrei e cittadini di sangue tedesco o affini sono proibiti. I matrimoni contratti in violazione della presente legge sono nulli anche se per eludere questa legge venissero contratti all'estero.
2. Le procedure legali per l'annullamento possono essere iniziate soltanto dalla Procura di Stato.
Articolo II
Le relazioni extraconiugali tra ebrei e cittadini di sangue tedesco o affini sono proibite.
Articolo III
Agli ebrei non è consentito impiegare come domestiche donne di sangue tedesco o affini di età inferiore ai 45 anni
Articolo IV
1. Agli ebrei è vietato esporre la bandiera nazionale del Reich o i suoi colori.
2. Agli ebrei è consentita l'esposizione dei colori giudaici. L'esercizio di questo diritto è tutelato dallo Stato.
Articolo V
1. Chiunque violi il divieto previsto dall'Articolo I sarà condannato ai lavori forzati.
2. Chiunque violi il divieto previsto dall'Articolo II sarà condannato al carcere o ai lavori forzati.
3. Chiunque violi i divieti previsti dall'Articolo III e dall'Articolo IV sarà punito con un anno di carcere o con una ammenda, oppure con entrambe le sanzioni.
Articolo VI
Il Ministro degli Interni del Reich, in accordo con il Vice Führer e il Ministro della Giustizia del Reich, emaneranno i regolamenti e le procedure amministrative necessarie per l'applicazione della legge.
Articolo VII
La legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua promulgazione ad eccezione dell'Articolo III che avrà effetto entro e non oltre il 1° Gennaio 1936.
ll Fuhrer e Cancelliere del Reich: Adolph Hitler
Il Ministro degli Interni del Reich: Wilhelm Frick
Il Ministro della Giustizia del Reich: Dr. Gürtner
Il Vice Fuhrer: Rudolf Hess
La seconda legge, denominata legge sulla cittadinanza tedesca, è ancora più breve: il Parlamento del Reich ha approvato all'unanimità la seguente legge:
Articolo I
1. Cittadino dello Stato è quella persona che gode della protezione del Reich Tedesco e che in conseguenza di ciò ha specifici doveri verso di esso.
2. Lo status di cittadino del Reich viene acquisito secondo le norme stabilite dai Decreti del Reich e dalla Legge sulla Cittadinanza dello Stato.
Articolo II
1. Cittadino del Reich può essere solo colui che abbia sangue tedesco o affine e che dimostri, attraverso il suo comportamento, il desiderio di voler servire fedelmente il Reich e il popolo tedesco.
2. Il diritto alla Cittadinanza viene acquisito attraverso la concessione di un Certificato di Cittadinanaza del Reich.
3. Solo un cittadino del Reich gode di tutti i diritti politici stabiliti dalla Legge.Articolo III
Il Ministro degli Interni del Reich, di concerto con il Vice Führer, emanerà le ordinanze e i provvedimenti amministrativi necessari ad integrare ed attuare questa legge.
Queste leggi vennero poi seguite da una serie di altre leggi e decreti atte a chiudere in una sorta di ghetto legale gli ebrei, isolarli dal resto del Paese e renderli riconoscibili ed individuabili senza ombra di dubbio per poi arrivare alla soluzione finale.
Il 14 novembre venne emanato il “Primo decreto supplementare alla legge sulla cittadinanza germanica”: In base all'Articolo III della Legge sulla Cittadinanza del Reich del 15 Settembre 1935, si decreta quanto segue:
Articolo I
1. Sino a quando non verranno emanate ulteriori norme riguardanti i certificati di cittadinanza, tutti i cittadini di sangue tedesco o affine che alla data di entrata in vigore della Legge sulla Cittadinanza siano in possesso del diritto di voto per eleggere i parlamentari al Reichstag, sono considerati, per il momento, cittadini del Reich. Lo stesso vale per coloro ai quali il Ministro degli Interni del Reich, di concerto con il Vice Führer, abbia già concesso la cittadinanza.
2. Il Ministro degli Interni del Reich, di concerto con il Vice Führer, può revocare la cittadinanza concessa.
Articolo II
1. Le norme di cui all'Articolo I si applicano anche a coloro che sono di sangue misto giudeo.
2. Un individuo di sangue misto giudeo è colui che discende da uno o due nonni che siano razzialmente interamente ebrei, a meno che egli non sia un Ebreo ai sensi di quanto disposto dal Paragrafo 2 dell'Articolo V. Per nonni interamente Ebrei si intendono coloro che appartengono alla comunità religiosa ebraica.
Articolo III
Solo i cittadini del Reich che godono dei pieni diritti politici, possono esercitare il diritto di voto e avere il diritto a ricoprire cariche pubbliche. Durante il periodo di transizione, Il Ministro dell'Interno del Reich, o qualsiasi altro ufficio da lui autorizzato, potrà stabilire eccezioni ai fini dell'assunzione di incarichi pubblici. Tali misure non si applicano alle Organizzazioni Religiose.
Articolo IV
1. Un ebreo non può essere cittadino del Reich. Egli non può esercitare il diritto di voto e non può ricoprire cariche pubbliche.
2. I dipendenti pubblici ebrei saranno pensionati dal 31 Dicembre 1935. Qualora tali dipendenti abbiano prestato servizio al fronte nell'esercito tedesco o negli eserciti alleati della Germania durante la Guerra Mondiale, essi riceveranno fino al raggiungimento dei limiti di età, l'intero ultimo salario percepito in base al quale la loro pensione sarebbe stata calcolata. Essi non avranno tuttavia diritto a promozioni derivanti dalla loro anzianità di servizio. Al raggiungimento dei limiti di età, riceveranno la pensione calcolata in base all'ultimo stipendio percepito.
3. Queste disposizioni non riguardano le organizzazioni religiose.
4. Le norme concernenti il servizio degli insegnanti nelle scuole pubbliche Giudaiche rimarranno immutate fino all'emanazione di nuove leggi riguardanti il sistema scolastico Giudaico.
Articolo V
1. Si considera ebreo chiunque discenda da almeno tre nonni di razza ebrea.
2. Si considera ebreo anche chi discende da due nonni interamente ebrei, qualora:
a) sia membro della comunità ebraica al momento dell'entrata in vigore della presente legge o vi aderisca successivamente;
b) contragga matrimonio con persona ebrea al momento dell'emanazione della presente legge o successivamente;
c) nasca dal matrimonio con persona ebrea, considerata tale ai sensi di quanto stabilito al Paragrafo 1, che sia stato contratto dopo l'entrata in vigore della Legge per la Protezione del Sangue e dell'Onore Tedesco del 15 Settembre 1935.
d) sia il frutto di una relazione extra-coniugale con una persona ebrea, considerata tale ai sensi di quanto stabilito nel Paragrafo 1 e nasca dopo il 31 luglio 1936.
Articolo VI
1. Al fine di stabilire la purezza del sangue Tedesco, le leggi del Reichstag o i decreti emanati dal Partito Nazionalsocialista potranno contemplare ulteriori requisiti rispetto a quelli stabiliti dall'Articolo V, ma non potranno modificare questi ultimi.
2. Ogni ulteriore requisito atto a determinare la purezza del sangue, che non sia contemplato dall'Articolo V, può essere stabilito soltanto previa autorizzazione del Ministro degli Interni del Reich e del Vice Führer.
Articolo VII
Il Führer e Cancelliere del Reich può concedere esenzioni dalle norme stabilite dalla presente legge.
Si arrivò poi a toccare punte di ridicolaggine incredibile, ad esempio con il Secondo Decreto di attuazione sulla Legge dei Nomi.
Articolo 1
1. Gli Ebrei possono ricevere solo i nomi elencati dal Ministero dell'Interno.
2. Tale disposizione non si applica agli Ebrei di nazionalità straniera.
Articolo 2
1. Dal 1° Gennaio 1939, gli Ebrei aventi un nome non compreso nell'elenco di cui all'Articolo 1, dovranno adottare un nome aggiuntivo.
Per i maschi quel nome sarà Israel e per le femmine, Sara.